Approvato dal Senato il ddl sulle professioni non organizzate

Nella seduta del 15 novembre scorso il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge sulle professioni non organizzate, che era stato approvato dalla Camera il 17 aprile 2012. Come è noto, il disegno di legge in esame detta disposizioni per tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi. Riguarda da vicino, quindi, il mondo della comunicazione.

Per professione si intende l’attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente con il lavoro intellettuale, definizione che si attaglia alla perfezione al comparto.

Il disegno di legge stabilisce che l’esercizio della professione sia libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e dei clienti, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Sono interessanti indicazioni di ordine programmatico, che conferiscono all’attività professionale come sopra descritta una nuova dignità. Si specifica che l’attività può essere esercitata sia individualmente, sia in forma associata, societaria, cooperativa, come anche nella forma del lavoro dipendente.

Quando la legge entrerà in vigore, il professionista, nei documenti e nei rapporti scritti con il cliente, dovrà fare riferimento agli estremi di questa normativa, come disciplina applicabile al rapporto. Il mancato riferimento, verrà considerata pratica commerciale scorretta, ai sensi del Codice del consumo, e verrà sanzionata di conseguenza. Tale previsione costituisce una delle modificazioni volute dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera nei mesi scorsi.

Nel disegno di legge viene dato ampio spazio alle associazioni professionali, la cui attività è considerata finalizzata alla valorizzazione delle competenze degli associati e posta a garanzia del rispetto delle regole deontologiche. Alle associazioni viene anche riconosciuta una funzione di tutela nei confronti del pubblico, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Sono le associazioni professionali a promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e ad adottare un codice di condotta, vigilando sul comportamento professionale degli associati e, nel caso di violazione del codice di condotta, comminando le rispettive sanzioni.

Le associazioni potranno altresì autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione associativa quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Cosa molto importante, che sicuramente riverbererà i suoi effetti anche nei rapporti tra i professionisti e i loro clienti.

Il disegno di legge, essendo state volute modifiche dal Senato, ripasserà alla Camera in seconda lettura. Se la Camera dovesse approvare il testo senza, a sua volta, apportare ulteriori modifiche, si completerà la fase deliberativa e si potrà passare alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e, quindi, alla Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Se, invece, la Camera dovesse apportare modifiche, il disegno di legge dovrebbe essere nuovamente sottoposto al Senato e così via, fi n tanto che non vi sia l’approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le camere. Ma speriamo che ciò non avvenga. Da anni, infatti, si attende un provvedimento legislativo per le professioni non ordinistiche.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it
 

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