Il miracolo dei dimagranti e la responsabilità condivisa
Sono state giudicate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una serie di società, per la maggior parte di diritto estero, che avevano pubblicizzato i loro prodotti dimagranti, tra gli altri, con i seguenti claims: “Slim Bool è basato esattamente sullo stesso principio del pallone gastrico chirurgico… ma senza il trauma e i pericoli dell’operazione! Il risultato medio è di 1 kg al giorno, cioè 7 kg a settimana!”; “Il mix di 5 elementi naturali, attivi per 24h contro l’accumulo del grasso in eccesso! Il The Verde: drenante e antiossidante – Il Baccello del Fagiolo: rallenta l’assorbimento degli zuccheri – L’Arancio Amaro: che svolge l’azione di termogenesi e brucia grassi – Il Mangostano Asiatico: antiossidante ed energizzante – La Garcinia della Cambogia: energizzante e moderatore dell’appetito…”; “Slim Patch è la scoperta rivoluzionaria per avere la pancia piatta e supertonica e cosce sottili in pochi giorni… e la taglia mini in 10 giorni!”; “Con Slim Advance inizierai a perdere peso immediatamente dopo aver preso la sua prima bustina”; “–12 kg in meno di 30 giorni senza dieta, senza sforzi e senza fatica…”; “Zactival non è un metodo basato sulle privazioni. Lei dimagrirà con una normale alimentazione, senza alcuna rinuncia, mangiando persino i grassi”; “Slim Plus provoca una perdita di peso facile ed automatica senza che sia necessario contare le calorie o seguire diete di mantenimento…”; “Il trattamento XantoSlim divora il grasso 100 volte in più e 100 volte più velocemente di tutti gli altri trattamenti esistenti sul mercato!”.
L’AGCM ha ritenuto le affermazioni ingannevoli e omissive, tali da alterare il processo volitivo del consumatore medio, a cui sono rivolte. Ha poi osservato che la condotta posta in essere dalle diverse società era stata artatamente concepita e parcellizzata, al fine di ricondurla ad un unico professionista estero (nella specie, Xenalis), coprendo in questo modo l’operato di altre società, sia estere sia italiane, per rendere difficile al consumatore l’individuazione dell’effettivo responsabile della vendita e probabilmente anche per ridurre i potenziali rischi di essere smascherati. Tutto ciò con un indubbio vantaggio economico per tutti i players.
Per quanto riguarda la comunicazione utilizzata per i prodotti dimagranti, il Garante ha evidenziato tre diversi profili di scorrettezza: l’omissione e la decettività sulle caratteristiche e la natura dei prodotti; le omissioni informative su controindicazioni e abitudini alimentari e fisiche; la particolare vulnerabilità dei soggetti a cui erano destinati i messaggi. Si lasciava intendere che l’assunzione dei prodotti pubblicizzati consentisse di per sé sola di dimagrire in modo considerevole e in breve tempo, senza necessità di sottoporsi ad un regime alimentare ipocalorico o ad un corretto esercizio fisico e che tutto ciò avvenisse senza rischi per la salute, nel contempo conseguendo risultati stabili e duraturi nel tempo, mentre non esiste alcun prodotto che permetta di conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica. Si lasciava anche intendere, erroneamente, che i prodotti erano stati sottoposti ad un accurato vaglio scientifico.
L’AGCM, poi, ha osservato che i messaggi in esame, proprio enfatizzando la rapidità e l’entità del dimagrimento promesso e la facilità di conseguimento dei risultati, “senza rinunce” e “mangiando”, hanno fatto percepire i dimagranti pubblicizzati come rimedi idonei a risolvere il problema del sovrappeso, problema che è molto sentito dai consumatori che ne sono affetti, i quali, proprio per questo, sono particolarmente vulnerabili e più facilmente “agganciabili” da messaggi scorretti.
Il Garante ha, quindi, condannato le società inserzioniste a sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra i 300.000 e i 120.000 euro.
Fiammetta Malagoli