Test di autovalutazione e glutine in cosmesi
Il Giurì di Autodisciplina in due diverse pronunce ha fatto interessanti valutazioni sui test di autovalutazione ed ha mutato il proprio orientamento in ordine all’affermazione “senza glutine” riferita a prodotti cosmetici (pronunce 84 e 85 del 5 novembre 2013).
I due procedimenti nascevano dai ricorsi presentati, avverso il medesimo annuncio, da una nota società produttrice di prodotti cosmetici e dalla distributrice di conosciuti cosmetici nella rete farmacie. Il messaggio contestato era quello riguardante la crema antiage “Defence Elixage”, valutato dall’80% delle 200 donne sottopostesi al test di autovalutazione “più gradevole ed efficace rispetto a prodotti dei principali competitor”. Il prodotto, nel messaggio, veniva enfaticamente definito senza “Conservanti-Profumo-Glutine. Nikel Tested”.
Il Giurì ha rilevato che il test di autovalutazione, comportando una stima di carattere soggettivo, benché consentito, non può però essere utilizzato per effettuare una comparazione con altri prodotti. La pubblicità comparativa, infatti, è più aggressiva degli altri tipi di comunicazione e quindi devono essere più rigorosi i criteri di apprezzamento della sua conformità al Codice di autodisciplina. In mancanza, pertanto, di elementi oggettivamente verificabili, il soggettivo test di autovalutazione si pone in contrasto con i principi stabiliti per la comparazione pubblicitaria, che deve essere fondata sul paragone di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative. Da una comparazione che non rispetta i parametri enunciati discende la denigrazione dei prodotti concorrenti, che, per contro, indirettamente sono qualificati come sgradevoli e inefficaci. Si aggiunge, poi, l’ingannevolezza del messaggio, in mancanza di una conferma scientifica della maggiore efficacia percepita dalle consumatrici durante il test di autovalutazione.
Per quanto riguarda l’affermata assenza di glutine, il Giurì, che aveva in passato condannato la medesima società inserzionista sul presupposto che l’intolleranza al glutine si manifestasse unicamente con l’ingestione di alimenti che lo contenevano e non per semplice contatto sulla pelle, ha modificato la propria giurisprudenza, preso atto del successivo svilupparsi di un ampio dibattito in seno alla comunità scientifica, in relazione a forme di intolleranza cutanea al glutine per semplice contatto, circostanza che ha accresciuto l’interesse del consumatore, che vuole conoscere quali prodotti cosmetici possano cagionare l’effetto indesiderato. Il Giurì ha preso atto dell’esistenza di questa corrente nel mondo scientifico ed ha ritenuto quindi che non possa essere tacciato di ingannevolezza un messaggio che enfatizzi l’assenza di glutine in un cosmetico, naturalmente se il prodotto ne sia effettivamente privo e se tale affermazione sia conforme alla congettura scientifica oggi condivisa, che accredita l’esistenza di un’intolleranza da contatto. Ovviamente, bisogna tenere in considerazione il fatto che la presenza di glutine in un prodotto cosmetico non danneggerà i celiaci, ma coloro che soffrono di altre forme di sensibilità al glutine.
L’asserzione relativa all’assenza di glutine nel prodotto cosmetico è stata, pertanto, giudicata non in contrasto con il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Fiammetta Malagoli