Prodotti contraffatti a prezzi da outlet
Concorrenza e del Mercato si è pronunciata in relazione a due siti (⒒guccioutlet-italy. org⒒ e ⒒pradaborselinea. com⒒) che offrivano ai consumatori, con informazioni ingannevoli, la possibilità di acquistare on line prodotti originali, rispettivamente a marchio Gucci e a marchio Prada, mentre si trattava, invece, di prodotti contraffatti.
In entrambi i casi, i consumatori erano indotti a credere di trovarsi sul sito di una della due note griffe, che offrisse prodotti originali a prezzi da outlet. I siti, inoltre, mancavano di alcune delle informazioni contemplate dal Codice del Consumo, quali l⒒indicazione del diritto di recesso e delle modalità di esercizio dello stesso, le garanzie sul prodotto e post vendita. Mancava, inoltre, l⒒indirizzo geografico e l⒒identità del professionista.
In entrambi i procedimenti (PS8757 e PS8758) l⒒AGCM ha riscontrato le pratiche poste in essere particolarmente insidiose, perché tali da alterare le scelte dei consumatori e da trarli in inganno, costituendo i siti in questione un clone dei siti originali, sia in relazione all⒒allestimento, sia in relazione alla grafica.
In particolare la grafica del sito convinceva i consumatori di stare acquistando un prodotto originale, mentre la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete avvalorava la percezione che il prezzo particolarmente interessante potesse derivare dal fatto che si trattasse di un distributore originale di prodotti Gucci o Prada, che permettesse di sfruttare i vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un momento di grave crisi economica.
L⒒Autorità ha ravvisato la necessità di provvedere con particolare urgenza, essendo i due siti attivi ed idonei, nelle more del procedimento, a raggiungere un elevato numero di consumatori, date le caratteristiche dell⒒offerta proposta, al fine di impedire che le pratiche scorrette continuassero ad essere perpetrate.
Ha, quindi, disposto che i due titolari dei nomi a dominio cessassero, in via cautelare e d⒒urgenza, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei due siti ⒒guccioutlet-italy.org⒒ e ⒒pradaborselinea.com⒒, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e che, in assenza di riscontri, le richieste di visualizzazione venissero reindirizzate in un diverso sito, contenente l⒒avviso che la richiesta di accesso al sito era stata bloccata dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in esecuzione della misura cautelare adottata dall⒒Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
I due provvedimenti adottati dall⒒Autorità , entrambi datati 24 gennaio 2013, sono molto particolari perché hanno conseguito il risultato di oscurare i due siti attraverso l⒒intervento di un⒒autorità amministrativa, quale è l⒒AGCM, per mezzo di un provvedimento cautelare, anziché attraverso il giudice penale preposto alla repressione di reati penali, quali sono quelli ravvisabili nei casi sopra descritti (art. 473 cod. pen.
â’’Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dellâ’’ingegno o di prodotti industrialiâ’’; art. 474 cod. pen. â’’Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiâ’’ e art. 515 cod. pen. â’’Frode nellâ’’esercizio del commercioâ’’), giudice penale che avrebbe potuto adottare un provvedimento di sequestro preventivo, previsto dal codice di procedura penale.
Fiammetta Malagoli
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