Pratiche commerciali scorrette e manifestazioni a premio

La Corte di giustizia Ue, nella sua pronuncia 18.10.2012, C 428-11-CP, ha confermato che la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (direttiva 2005/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vieta le pratiche aggressive con cui un professionista dà la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto un premio, quando invece il compimento di unâ’€’™azione volta a reclamare il premio (tanto che si tratti di una richiesta di informazioni relativa alla natura di tale premio quanto della presa di possesso dello stesso) è subordinato allâ’€’™obbligo, per il consumatore, di versare del denaro o di sostenere un costo di qualsiasi natura.

Il procedimento davanti alla Corte di giustizia era nato a seguito del comportamento di alcune società commerciali, che distribuivano coupon e pubblicavano su quotidiani annunci, in base ai quali il consumatore riteneva di avere già vinto un premio.

Erano stati posti in palio premi di diverso valore, pochi di valore elevato e la maggioranza del valore di pochi euro. Il consumatore, per comprendere il tenore della sua vincita, doveva mettersi in contatto con le società promotrici, telefonando o inviando un sms a pagamento.

Lâ’€’™80% dei costi della chiamata era devoluto alle società promotrici. Lâ’€’™Office of Fair Trading aveva segnalato allâ’€’™autorità giudiziaria la manifestazione e le sue modalità, sostenendo il contrasto con la direttiva sulle pratiche sleali delle imprese e con le Unfair Trading Regulations, che recepiscono nel Regno Unito tale direttiva, a causa dei costi che il consumatore doveva affrontare per reclamare il premio.

La Direttiva, infatti, definisce come aggressiva, e vieta, la condotta delle imprese che impongono al consumatore dei costi per lâ’€’™ottenimento del premio. Il giudice di primo grado inglese, pur condividendo il punto di vista dellâ’€’™Office of Fair Trading, tuttavia aveva ritenuto che la normativa comunitaria e la sua legge di recepimento non fossero violate quando i costi erano minimi, se confrontati con il valore del premio.

Invece la Corte di giustizia ha ritenuto trattarsi comunque di pratica aggressiva quella nella quale il consumatore ha tratto lâ’€’™errata informazione di essere già vincitore di un premio, mentre deve svolgere unâ’€’™attività per reclamarlo ed affrontarne i relativi costi, a prescindere dallâ’€’™entità degli stessi.

In sostanza la Corte di giustizia ha individuato come pratica scorretta lâ’€’™ingannevole informazione di aver vinto un premio fornita al consumatore che partecipi ad una manifestazione a premio. Eâ’€’™ evidente, infatti, che sullâ’€’™erroneo presupposto di avere già vinto il premio, egli è indotto a tenere un comportamento privo di cautele e che può avere conseguenze sulla sua sfera patrimoniale e che comunque forse non avrebbe tenuto se avesse avuto unâ’€’™ informazione corretta.

Per quanto riguarda i costi di partecipazione alle manifestazioni a premio, vale la pena di ricordare che lâ’€’™art. 1 del D.P.R. n. 430/2001, relativo al regolamento dei concorsi e delle operazioni a premio, prevede espressamente che la partecipazione a tali manifestazioni sia gratuita, vietando la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it 

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