Le slot machine on line e la promessa di vincita

Sul suo sito di giochi on line, l’ inserzionista aveva introdotto uno spot, che doveva promuovere il gioco con le sue slot machines. Lo spot iniziava inquadrando una sveglia elettronica, puntata sulle ore 1,59 del mattino e, subito dopo, sintonizzata sul numero 888, che rappresenta il nome del sito.

L’ inquadratura successiva riprendeva una donna, svegliata da una voce grave , che l’ avvertiva che “è giunta l’ ora che tutti sappiano cosa gli riserva la sorte”. Spaventata dalla voce e dal fatto che il suo compagno non era accanto a lei, la donna si alzava e lo andava a cercare, trovandolo seduto davanti al computer, con le mani sul viso, in atteggiamento nervoso.

L’ inquadratura si spostava quindi sullo schermo, dove erano raffigurate le slot machines on line del sito 888 e l’ immagine dei forzieri del tesoro, segnale di vincita. Una voce fuori campo annunciava che “sono arrivate le slot online di 888” e suggeriva di provare “la slot che ti fa vincere fino a 8 milioni di euro, prelevabili subito”.

La coppia, felice, veniva investita da una pioggia di monete d’ oro, mentre la voce concludeva “Gioca ora su 888.it il tuo casinò, ma senza esagerare”.

Il Comitato di Controllo emetteva ingiunzione di desistenza in relazione all’ annuncio sopra descritto, perché in contrasto con l’ art. 28-ter del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed in particolare con la disposizione di tale articolo, che prevede che la comunicazione di giochi con vincite in denaro “non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità”.

Secondo il Comitato di Controllo non si rifaceva a modelli misurati il protagonista dello spot, che dapprima veniva mostrato molto teso e nervoso perché, evidentemente, non aveva ancora ottenuto alcun successo, e poi raffigurato assai gioioso al momento della vincita, interpretata come la soluzione di tutti i problemi.

L’ inserzionista si opponeva all’ ingiunzione di desistenza, segnalando il carattere parodistico del messaggio ed il suo registro comico, nonché l’ adozione di tutte le misure necessarie per informare il consumatore (divieto per i minori, avvertimento che il gioco può portare dipendenza). La vicenda veniva, pertanto, portata all’ attenzione del Giurì, il quale ha aderito alle tesi del Comitato di Controllo.

Il Giurì ha posto in evidenza come la chiave di lettura dello spot (e la ragione della condanna dello stesso) dovesse ravvisarsi nel suggerimento del gioco come modalità per risolvere i propri problemi.

Il grave stato di tensione del soggetto, che si intuiva facilmente già dedito al gioco, il suo agire di nascosto, il senso di soluzione dei propri problemi al momento della vincita, non sono mitigati dagli ammonimenti contenuti nel messaggio (il bollino “+18” posto in alto sullo schermo, ad indicare la necessità di essere maggiorenni per accedere, neppure molto efficace, l’ espressione “senza esagerare” pronunciata in chiusura dello spot).

La compagna del protagonista è stata trascinata nella medesima spirale. La vita comune viene rappresentata come un tunnel, alla fine del quale si vede la luce attraverso il gioco d’ azzardo.

Il Giurì ha, pertanto, ritenuto sussistete la violazione dell’ art. 28-ter del Codice, mostrando il messaggio comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza e ciò in contrasto con le disposizione del Codice.
 

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it

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